IL TRIBUNALE Letta la richiesta di sequestro preventivo presentata dal p.m. procedente in data 17/23 luglio 2008 nel procedimento penale indicato a margine in relazione al reato e nei confronti dell'indagato di cui al foglio allegato; Rilevato che con la richiesta di sequestro preventivo in esame la parte pubblica ha domandato la sottoposizione a vincolo reale per equivalente «... di tutte le disponibilita' finanziarie portate da somme di danaro liquido, conti correnti bancari e/o postali, da conti titoli, libretti al portatore e/o nominativi sia bancari che postali riconducibili all'indagato in proprio e nella qualita' di titolare della ditta individuale Music Station Group di Vincendo Pugliese ovvero, in mancanza, dei beni immobili gia' individuati dalla polizia giudiziaria fino alla concorrenza massima di € 925.306,28 ...» in forza della entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 (legge n. 244/2007) che all'art. 1, comma 143, prevede che nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del d.lgs. n. 74/2000 si osservano le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.; la norma ha, pertanto, introdotto la possibilita' di effettuare in questi casi la c.d. confisca per equivalente del profitto derivante dagli indicati reati finanziari con relativa possibilita' di disporre il sequestro preventivo per equivalente dello stesso ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p.; Rilevato che la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 (entrata in vigore in data 1° gennaio 2008) si applica anche ai reati commessi precedentemente alla sua entrata in vigore posto che, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione - costituente ormai diritto vivente -, il principio di irretroattivita' della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, secondo comma della Costituzione, e' operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicche' la confisca puo' essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualita' e durata (cfr. Cass. n. 3717/1999; n. 7045/2000; n. 4328/2000; n. 10575/2003; n. 13039/2005; n. 9269/2006); Rilevato che, in base alla introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007, la somma ed i beni indicati nella domanda di cautela reale innanzi indicata, rappresentando l'equivalente del profitto ricavato dall'indagato dalla esecuzione del reato in contestazione - alla stregua della condivisibile ricostruzione in fatto operata dalla parte pubblica nella richiesta di sequestro preventivo -, dovrebbero essere confiscati, posto che la confisca in esame e' una misura di sicurezza (art. 236 comma 1, n. 2 c.p.) e non certo una pena (artt. 17 e 19 c.p.), e correlativamente sequestrata ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p.; Rilevato, tuttavia, che il principio di retroattivita' nell'applicazione delle misure di sicurezza si pone in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (recepita nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 848/1955), il quale prevede che «... non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' commesso ...». Invero, la disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' stata interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel senso che la Corte «... deve essere libera di andare al di la' delle apparenze e di valutare essa stessa se una data misura costituisca pena ai sensi di tale norma ...». Si e' sostenuto, in particolare, che «... la formulazione dell'art. 7 seconda frase indica che il punto di partenza di ogni valutazione sulla esistenza di una pena consiste nello stabilire se la misura in questione sia stata imposta a seguito di una condanna per un reato ... Al riguardo altri elementi possono essere ritenuti pertinenti: la natura e lo scopo della misura in questione; la sua qualificazione nel diritto interno; le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione.» (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 febbraio 2005, Welch c. Regno Unito). Alla luce di tali criteri, la Corte ha ritenuto in contrasto con l'art. 7 CEDU l'applicazione retroattiva della confisca di beni applicata ad un trafficante di droga condannato ad una lunga pena detentiva; Rilevato che, con specifico riferimento alla misura di cui all'art. 322-ter c.p. (espressamente richiamato dall'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007), le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la confisca per equivalente «... costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelevi illeciti viene ad assumere un carattere eminentemente sanzionatorio ...» (cfr. S. U., 25 ottobre 2005, Mucci e, in senso conforme, Cass., 16 gennaio 2004, Napolitano); Rilevato che, alla luce di tale fermo orientamento della giurisprudenza di legittimita', si puo' fondatamente ritenere che la confisca per equivalente prevista nell'ordinamento italiano e' una misura di sicurezza di carattere sanzionatorio e costituisce quindi una pena, secondo la nozione che ne fornisce la Corte europea dei diritti dell'uomo; Rilevato che, alla stregua delle esposte argomentazioni, gli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321, comma 2 c.p.p. nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo per un valore corrispondente a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007, si pongono in contrasto con l'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e quindi con l'art. 117, primo comma della Costituzione come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 348/2007 (in senso analogo cfr. la sentenza della Corte cost. n. 349/2007): il nuovo testo dell'art. 117, primo comma della Costituzione se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiche' gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme di contrasto, ma questioni di legittimita' costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria in contrasto con una norma CEDU, poiche' l'asserita incompatibilita' tra le due si presenta come una questione di legittimita' costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi; Rilevato, altresi', che gli artt. 200, 322-ter c.p. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321 comma 2 c.p.p. nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo per un valore corrispondente a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 244/2007, si pongono in palese contrasto anche con l'art. 3, primo comma della Costituzione atteso che la legge n. 300/2000, con la quale e' stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la figura della confisca per equivalente del profitto derivante da talune ipotesi di reato (per la precisione quelle previste dall'art. 314 all'art. 320 c.p., dall'art. 321 c.p., dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., dall'art. 640-bis c.p. e dall'art. 640-ter c.p.), all'art. 15 ha statuito espressamente la non applicabilita' di tali disposizioni «... ai reati ... commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 300/2000 ...» e che non sussiste alcuna fondata ragione idonea a differenziare sul piano della retroattivita' della confisca per equivalente del profitto - e, correlativamente, del sequestro preventivo dello stesso - le ipotesi di reato previste dalla legge n. 300/2000 da quelle indicate dalla legge n. 244/2007; Rilevato, infine, che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e 321, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 117, primo comma e 3, primo comma della Costituzione e' rilevante (invero qualora le norme censurate fossero dichiarate incostituzionali le somme di danaro ed i beni di cui alla richiesta di sequestro preventivo in esame non andrebbero sottoposte a vincolo reale) e non manifestamente infondata (per quanto sinora illustrato);