IL TRIBUNALE 
    Letta la richiesta di sequestro preventivo  presentata  dal  p.m.
procedente in data 17/23 luglio 2008 nel procedimento penale indicato
a margine in relazione al reato e nei confronti dell'indagato di  cui
al foglio allegato; 
    Rilevato che con la richiesta di sequestro preventivo in esame la
parte pubblica ha domandato la sottoposizione  a  vincolo  reale  per
equivalente «... di tutte le disponibilita'  finanziarie  portate  da
somme di danaro liquido, conti correnti bancari e/o postali, da conti
titoli, libretti al portatore e/o nominativi sia bancari che  postali
riconducibili all'indagato in proprio e nella  qualita'  di  titolare
della ditta individuale Music  Station  Group  di  Vincendo  Pugliese
ovvero, in mancanza, dei beni immobili gia' individuati dalla polizia
giudiziaria fino alla concorrenza massima di  €  925.306,28  ...»  in
forza della entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 (legge
n. 244/2007) che all'art. 1, comma 143, prevede che nei casi  di  cui
agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater ed 11 del  d.lgs.
n. 74/2000 si osservano le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.;
la norma ha, pertanto, introdotto la possibilita'  di  effettuare  in
questi casi la c.d. confisca per equivalente del  profitto  derivante
dagli indicati reati finanziari con relativa possibilita' di disporre
il  sequestro  preventivo  per  equivalente  dello  stesso  ai  sensi
dell'art. 321, comma 2 c.p.p.; 
    Rilevato che la disposizione normativa di cui all'art.  1,  comma
143 della legge n. 244/2007 (entrata in vigore  in  data  1°  gennaio
2008) si applica anche ai reati  commessi  precedentemente  alla  sua
entrata in vigore posto che, per giurisprudenza costante della  Corte
di cassazione - costituente ormai diritto vivente -, il principio  di
irretroattivita' della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25,
secondo comma della Costituzione,  e'  operante  nei  riguardi  delle
norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure  di  sicurezza,
sicche' la confisca puo' essere disposta anche in riferimento a reati
commessi nel tempo in cui non era  legislativamente  prevista  ovvero
era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualita' e durata  (cfr.
Cass. n. 3717/1999; n. 7045/2000; n.  4328/2000;  n.  10575/2003;  n.
13039/2005; n. 9269/2006); 
    Rilevato che, in base alla introduzione  nel  nostro  ordinamento
giuridico dell'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007, la somma ed
i beni indicati nella domanda  di  cautela  reale  innanzi  indicata,
rappresentando  l'equivalente  del  profitto  ricavato  dall'indagato
dalla esecuzione del reato in  contestazione  -  alla  stregua  della
condivisibile ricostruzione in fatto  operata  dalla  parte  pubblica
nella  richiesta  di  sequestro  preventivo  -,   dovrebbero   essere
confiscati, posto che la confisca in esame e' una misura di sicurezza
(art. 236 comma 1, n. 2 c.p.) e non certo una pena  (artt.  17  e  19
c.p.), e correlativamente sequestrata ai sensi dell'art. 321, comma 2
c.p.p.; 
    Rilevato,  tuttavia,   che   il   principio   di   retroattivita'
nell'applicazione delle misure di sicurezza si pone in contrasto  con
l'art. 7 della Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo  (recepita
nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 848/1955), il  quale
prevede che «... non puo' essere inflitta  una  pena  piu'  grave  di
quella applicabile al momento in  cui  il  reato  e'  commesso  ...».
Invero,  la  disposizione  della  Convenzione  europea  dei   diritti
dell'uomo e' stata  interpretata  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo nel senso che la Corte «... deve essere libera di andare al
di la' delle apparenze e di valutare essa stessa se una  data  misura
costituisca pena ai sensi di tale norma ...».  Si  e'  sostenuto,  in
particolare, che «...  la  formulazione  dell'art.  7  seconda  frase
indica che il punto di partenza di ogni valutazione  sulla  esistenza
di una pena consiste nello stabilire se la misura  in  questione  sia
stata imposta a seguito di una condanna per un reato ... Al  riguardo
altri elementi possono essere ritenuti pertinenti:  la  natura  e  lo
scopo della misura in questione; la sua  qualificazione  nel  diritto
interno; le procedure correlate alla  sua  adozione  ed  esecuzione.»
(cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 febbraio 2005, Welch  c.
Regno Unito). Alla luce di tali criteri,  la  Corte  ha  ritenuto  in
contrasto con l'art. 7 CEDU l'applicazione retroattiva della confisca
di beni applicata ad un trafficante di droga condannato ad una  lunga
pena detentiva; 
    Rilevato che,  con  specifico  riferimento  alla  misura  di  cui
all'art. 322-ter c.p. (espressamente richiamato  dall'art.  1,  comma
143 della legge  n.  244/2007),  le  sezioni  unite  della  Corte  di
cassazione hanno affermato  che  la  confisca  per  equivalente  «...
costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelevi
illeciti viene ad assumere un carattere  eminentemente  sanzionatorio
...» (cfr. S. U., 25 ottobre 2005, Mucci e, in senso conforme, Cass.,
16 gennaio 2004, Napolitano); 
    Rilevato  che,  alla  luce  di  tale  fermo  orientamento   della
giurisprudenza di legittimita', si puo' fondatamente ritenere che  la
confisca per equivalente prevista nell'ordinamento  italiano  e'  una
misura di sicurezza di carattere sanzionatorio e  costituisce  quindi
una pena, secondo la nozione che ne fornisce  la  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo; 
    Rilevato che, alla  stregua  delle  esposte  argomentazioni,  gli
artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e  321,
comma 2 c.p.p. nella parte in cui consentono la confisca obbligatoria
e,  correlativamente,  il  sequestro   preventivo   per   un   valore
corrispondente a quello del profitto, per  reati  tributari  commessi
precedentemente alla entrata in vigore della legge  n.  244/2007,  si
pongono in contrasto con l'art. 7 CEDU come interpretato dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo e quindi con l'art.  117,  primo  comma
della Costituzione come interpretato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 348/2007 (in senso analogo cfr. la sentenza  della  Corte
cost. n. 349/2007): il nuovo testo dell'art. 117, primo  comma  della
Costituzione se da una parte rende inconfutabile la maggior forza  di
resistenza delle norme CEDU rispetto a  leggi  ordinarie  successive,
dall'altra attrae le stesse  nella  sfera  di  competenza  di  questa
Corte, poiche' gli  eventuali  contrasti  non  generano  problemi  di
successione delle leggi nel  tempo  o  valutazioni  sulla  rispettiva
collocazione gerarchica delle norme di  contrasto,  ma  questioni  di
legittimita' costituzionale. Il giudice comune  non  ha,  dunque,  il
potere di disapplicare la norma legislativa  ordinaria  in  contrasto
con una norma CEDU, poiche' l'asserita incompatibilita' tra le due si
presenta come  una  questione  di  legittimita'  costituzionale,  per
eventuale violazione dell'art. 117, primo comma  della  Costituzione,
di esclusiva competenza del giudice delle leggi; 
    Rilevato, altresi', che gli artt. 200, 322-ter c.p. 1, comma  143
della legge n. 244/2007 e 321 comma  2  c.p.p.  nella  parte  in  cui
consentono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro
preventivo per un valore corrispondente a quello  del  profitto,  per
reati tributari commessi precedentemente alla entrata in vigore della
legge n. 244/2007, si pongono in palese contrasto anche con l'art. 3,
primo comma della Costituzione atteso che la legge n.  300/2000,  con
la quale e' stata introdotta  nel  nostro  ordinamento  giuridico  la
figura della confisca  per  equivalente  del  profitto  derivante  da
talune ipotesi di reato (per la precisione quelle previste  dall'art.
314 all'art. 320 c.p., dall'art. 321 c.p., dall'art. 640, comma 2, n.
1 c.p., dall'art. 640-bis c.p. e dall'art. 640-ter c.p.), all'art. 15
ha statuito espressamente la non applicabilita' di tali  disposizioni
«... ai reati ... commessi anteriormente all'entrata in vigore  della
legge n. 300/2000 ...» e che  non  sussiste  alcuna  fondata  ragione
idonea a differenziare sul piano della retroattivita' della  confisca
per equivalente del profitto -  e,  correlativamente,  del  sequestro
preventivo dello stesso - le ipotesi di reato previste dalla legge n.
300/2000 da quelle indicate dalla legge n. 244/2007; 
    Rilevato, infine, che la questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 200, 322-ter c.p., 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e
321, comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 117,  primo  comma  e  3,
primo comma della Costituzione e' rilevante (invero qualora le  norme
censurate fossero dichiarate incostituzionali le somme di danaro ed i
beni di cui alla richiesta  di  sequestro  preventivo  in  esame  non
andrebbero sottoposte a vincolo reale) e non manifestamente infondata
(per quanto sinora illustrato);